Fino a 12mila euro per coloro che non riescono a pagare l’affitto. E’ quanto prevede il Decreto delle Infrastrutture del 30 marzo 2016 che ha destinato quasi 60milioni di euro ai “morosi inconsapevoli” ovvero gli inquilini che non riescono a pagare il canone di locazione perchĂ© in situazione di indigenza. In particolare – recita l’art. 2 del decreto – per “morositĂ incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilitĂ a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacitĂ reddituale del nucleo familiare“. Vediamo, nel dettaglio, chi può beneficiare del contributo e le condizioni che determinano la morositĂ incolpevole.
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – CONDIZIONI
La morositĂ incolpevole si verifica, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, nei seguenti casi: – perdita del lavoro per licenziamento; – accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; – cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacitĂ reddituale; – mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; – cessazioni di attivitĂ libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; – malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessitĂ dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – REQUISITI DEI BENEFICIARI
Il decreto definisce anche i criteri per l’accesso ai contributi. SpetterĂ al comune, nel consentire l’accesso, nei limiti delle disponibilitĂ finanziarie verificare che il beneficiario: – abbia un reddito I.S.E. non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attivitĂ lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26mila euro; – sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morositĂ , con citazione per la convalida; – sia titolare di un contratto di locazione di unitĂ immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; – abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Il comune deve verificare altresì che nĂ© il richiedente nĂ© i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritto di proprietĂ , usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Costituisce criterio preferenziale la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne, di un minore, ovvero di soggetto con invaliditĂ accertata almeno al 74% o in carico ai servizi sociali o alle Asl per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale. A questo punto gli inquilini beneficiari potranno accedere ai contributi che avranno un importo massimo non superiore ai 12mila euro pro capite. (adnkronos)