Scatta l’obbligo della dichiarazione nutrizionale sull’etichetta degli alimenti che si applica a tutti i prodotti confezionati che devono ora indicare anche le informazioni relative a valore energetico, quantità di grassi (di cui gli acidi grassi saturi), carboidrati (di cui gli zuccheri), proteine e sale, espressi per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto, e facoltativamente anche per porzione. Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciare la completa entrata in vigore dal 13 dicembre delle norme previste dal Regolamento europeo relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
“Si tratta di un passo importante per la trasparenza dell’informazione sulle caratteristiche dei prodotti che si acquistano sulla base di parametri oggettivi” sottolinea la Coldiretti.
Per la definizione dei valori da inserire nelle dichiarazioni nutrizionali, il regolamento prevede la possibilità, a scelta del produttore, di riferirsi o ad analisi specifiche sull’alimento presso i laboratori oppure al calcolo sulla base di valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati o su dati generalmente stabiliti e accettati. Peraltro si potranno indicare su base volontaria anche altri elementi, quali gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e i sali minerali o vitamine se contenuti in quantità significative.
Il regolamento comunitario prevede comunque anche alcune esenzioni dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale: i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; rientrano in questa categoria, ad esempio, gli ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all’infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati).
Non rientra invece l’olio di oliva, considerato dalla Commissione europea un prodotto trasformato; i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; rientra in questa categoria, ad esempio, l’uva passa; non rientra invece il prosciutto crudo, in quanto non è un mono ingrediente a causa del passaggio del sale all’alimento a seguito della salagione (utilizzata per la maturazione/stagionatura).
Inoltre, sono escluse le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm quadrati; gli alimenti anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. (adnkronos)