sabato, Marzo 15, 2025
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Legge 104 e abuso dei permessi: Cassazione conferma licenziamento

Nuova stretta della Cassazione sull’uso improprio dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92. Con l’ordinanza numero 5948/2025 del 6 marzo 2025, la sezione Lavoro ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva usufruito dei permessi destinati all’assistenza di un familiare con disabilità grave, senza però fornire effettivamente l’assistenza richiesta.

PERMESSI USATI SENZA REALE NECESSITA’ – Il dipendente, assunto presso una società per azioni, si era avvalso dei tre giorni mensili di permesso concessi dalla Legge 104 per assistere un parente in gravi condizioni di salute. Tuttavia, un’indagine interna ha rivelato che il familiare risultava ricoverato in una struttura sanitaria con assistenza h24, garantita da medici, infermieri, fisioterapisti e operatori socio-assistenziali. Di fatto, il lavoratore trascorreva con il congiunto solo mezz’ora di visita, senza erogare alcun tipo di assistenza concreta. Per questo motivo, l’azienda ha proceduto al licenziamento del dipendente, provvedimento poi impugnato dal lavoratore. La Cassazione, però, ha confermato la legittimità del licenziamento, ribadendo un principio fondamentale: i permessi della Legge 104 non possono essere utilizzati se il familiare è ricoverato in modo permanente e riceve già un’assistenza completa.

QUANDO SI POSSONO USARE I PERMESSI 104? – I permessi previsti dalla legge 104 sono concessi ai lavoratori dipendenti per assistere un familiare con disabilità grave, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria pubblica o privata. Il motivo è chiaro: se la struttura fornisce un’assistenza sanitaria continua, la presenza del familiare non è necessaria e quindi i permessi non sono giustificati. Tuttavia, esistono delle eccezioni: la prima è che se il familiare è ricoverato in strutture di tipo sociale (come case famiglia, comunità alloggio o case di riposo) che non garantiscono un’assistenza sanitaria continuativa, i permessi possono essere concessi. La seconda è che se la struttura sanitaria non è in grado di erogare tutte le cure necessarie alla persona disabile, il familiare ha comunque diritto ai permessi. (Amda)

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