domenica, Luglio 7, 2024
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Elezioni Cicciano, Consiglio di Stato chiude querelle: “Nessuna scheda ballerina”

CICCIANO (Nello Lauro) – Il Consiglio di Stato scrive la parola fine alla querelle elettorale di Cicciano. Una vicenda nata al termine delle elezioni del mese di maggio dello scorso anno quando la lista “Oltre” guidata dall’attuale sindaco Giuseppe Caccavale superò per 281 voti la civica “Cicciano presente e futuro” guidata dal primo cittadino uscente di allora Giovanni Corrado.

IL TAR – Secondo il ricorso di quest’ultimo al Tar Campania, durante le operazioni di scrutinio nella sezione 12 si sarebbe verificato il fenomeno della “scheda ballerina” per il fatto che “le schede scrutinate (comprensive anche delle schede nulle) risultavano 554, mentre il numero dei votanti accertato e verbalizzato era di 553”. I giudici del tribunale amministrativo regionale della Campania scrissero nella sentenza dello scorso inverno: “È stata pertanto riscontrata una scheda votata in più rispetto al numero dei votanti”, alla luce della quale “appare dunque rilevante la circostanza, dedotta come primo profilo di censura, della mancata corrispondenza tra il numero di schede autenticate non utilizzate per la votazione e il numero che dovrebbe invece residuare dalla differenza tra le schede autenticate e quelle votate” precisando che “restano fermi, nelle more della rinnovazione, gli effetti dei provvedimenti di proclamazione degli eletti, salvo l’obbligo del Comune di riprovvedere su di essi all’esito dei risultati delle nuove operazioni di voto della sezione numero 12”.

ELEZIONI “CONGELATE” – Elezioni parziali che furono ordinate dalla Prefettura di Napoli e predisposte dal Comune di Cicciano per il 4 febbraio 2024 con tanto di nomina dei presidenti e scrutatori e “congelate” dal Consiglio di Stato il 19 gennaio senza inviare alcun commissario prefettizio (come chiesto dai ricorrenti) e scrivendo nelle motivazioni che tra “gli interessi contrapposti deve essere ritenuto prevalente quello alla continuità dell’azione amministrativa e al mantenimento degli organi come risultanti all’esito della proclamazione degli eletti”.

IL CONSIGLIO DI STATO – Nella sentenza del Consiglio di Stato del 21 maggio e pubblicata solo ieri (estensore Alessandro Basilico e presidente Carlo Saltelli) si legge di “Error in iudicando”. “Irragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà della sentenza gravata e/o delle motivazioni su cui è stato fondato il dispositivo pubblicato in data 1° dicembre 2023”. “In particolare, “si contesta che la conclusione raggiunta dal Tar secondo cui la presenza di una scheda in più rispetto al numero dei votanti sarebbe indicativo del fenomeno della “scheda ballerina” e sintomatico dell’alterazione dell’intero risultato elettorale. Come già affermato in casi analoghi, nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, preordinato al rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale, con la conseguenza che la violazione delle regole formali della disciplina di settore – tra cui i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali che riguardino il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate – “diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale”. “Nella specie – si legge ancora nella sentenza dei giudici – le irregolarità riscontrate non possono essere considerate sostanziali e talmente gravi da inficiare il risultato elettorale, in quanto non solo riguardano una sola sezione, per quanto attengono essenzialmente alla presenza di una sola scheda in più – e non di una scheda in meno – rispetto al numero dei votanti quale risultante dal verbale (554 schede e 553 votanti): non vi sono quindi i presupposti per ritenere che le elezioni siano state viziate dal fenomeno della “scheda ballerina”, che “è necessariamente una scheda sottratta, non una scheda aggiunta al numero legittimo”. “Sotto altro profilo poi non può non rilevarsi – è scritto nel dispositivo – che lo stesso numero dei votanti è espresso in forma dubitativa, dato che nel verbale, in corrispondenza della colonna relativa agli uomini, sono riportati sia il numero 263, sia il numero 264 e, nella colonna relativa al totale, sono riportati sia il numero 553, sia il numero 554, circostanza che avvalora la tesi secondo cui vi è stata un’imprecisione – o, al più, un’irregolarità non viziante – nella verbalizzazione, più che un sostanziale inquinamento dell’intera procedura e della conseguente alterazione della volontà popolare”. “Quanto alla mancata corrispondenza tra il numero di schede autenticate, di quelle utilizzate per la votazione e di quelle non utilizzate si tratta di una circostanza che, in mancanza di ulteriori indizi della concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, configura un mero vizio formale della verbalizzazione. Pertanto nella specie non vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere che, in una competizione in cui sono stati espressi oltre 8.000 voti validi e il vincitore è prevalso per 281 preferenze, l’esito sia sostanzialmente inattendibile” chiosano i magistrati del Consiglio di Stato. Una pietra tombale su una battaglia a colpi di ricorsi e controricorsi lunga un anno.

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