Autoresponsabilità. È il principio che deve ispirare il figlio ormai maggiorenne, che deve andare a lavorare, se a scuola non andava bene: non c’è infatti la prospettiva che possa proseguire con profitto gli studi all’Università.
Una volta che ha completato la formazione necessaria a produrre reddito, il giovane deve attivarsi per la ricerca di un’occupazione, senza poter pretendere il mantenimento dai genitori: se ha finito gli studi o li ha abbandonati per scelta, la stabilità del lavoro non dipendono – né possono dipendere – da papà o mamma, così come la qualità dell’attività e la retribuzione. È quanto emerge dalla sentenza 1391/22, pubblicata il 22 settembre dalla prima sezione famiglia civile della Corte di appello di Bari, che s’innesta sulla direttrice dell’ordinanza anti-bamboccioni 17183/20, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione. È accolto soltanto sul punto il gravame proposto dal padre divorziato: revocato il contributo di 400 euro al mese per mantenimento per la figlia ormai ventiseienne. Che ha smesso di studiare circa otto anni orsono, dopo il diploma all’istituto alberghiero: ha dunque acquisito una qualifica professionale che consente “l’inserimento nel mondo del lavoro, settore ristorazione”.
E il lungo periodo trascorso dalla fine del percorso di studi deve «portare a ritenere doverosamente» che la ragazza abbia acquisito la capacità per trovare un’occupazione. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’ordinanza 17183/20 mette in relazione il diritto-dovere all’istruzione e all’educazione con quello al mantenimento: quest’ultimo per il figlio sussiste nell’ambito – e nei limiti – di un progetto formativo. E dunque è proprio la funzione educativa del contributo economico a circoscrivere l’obbligo di mantenimento a carico del genitore, in termini sia di contenuto sia di durata, per il tempo mediamente necessario a consentire al giovane d’inserirsi nella società. Insomma: non si può pretendere che il genitore continui a mantenere il maggiorenne finché l’interessato non trova l’occupazione che ritiene più vantaggiosa. E ciò per evitare “forme di controproducente assistenzialismo”.
Confermato, invece, l’assegno divorzile, seppur minimo: quanto più lungo è stato il matrimonio, tanto più rilevante è il contributo fornito dal coniuge debole alla formazione del patrimonio comune e alle capacità reddituali dell’altro, nell’ambito di una valutazione che impone la piena equiparazione del lavoro domestico a quello prestato extra moenia.”