L’avvocato del Codacons del 16enne: “Caso apripista”
“Il danno è irreversibile e permanente ed è stato dovuto al vaccino Moderna. Il ragazzo, di 16 anni, avrà diritto a un assegno bimestrale di 1.400/1.500 euro per 15 anni”. Lo ha spiegato all’agenzia Dire l’avvocata del Codacons Cristina Adducci, che ha seguito il caso del giovane T., un ragazzo sempre stato in ottima salute che praticava atletica leggera a livello agonistico e che, come tanti suoi coetanei, la vaccinazione l’ha dovuta fare per poter continuare a praticare sport, fare le gare, avere una vita sociale normale come imposto dall’introduzione dal ‘green pass’.
Il risarcimento per danni da vaccino
Si tratta di un risarcimento complessivo di circa 130mila euro corrispondente all’ottava categoria di danno, in una scala da 1 a 8, dove 1 è quella più grave, a cui avrà diritto il giovane sedicenne T., che a poche settimane dalla prima dose del vaccino Moderna ha iniziato ad avere puntini rossi sul corpo, poi ematomi, bolle di sangue sul palato fino al ricovero e alla diagnosi irreversibile di piastrinopenia autoimmune per cui ancora è sottoposto a cure molto pesanti.
L’avvocata del Codacons, che ha seguito il minore e la famiglia, tiene a ricordare le attività e le battaglie fatte dall’organizzazione a tutela dei cittadini, come, tra le altre, quella per calmierare il prezzo delle mascherine: “Non ci si vedeva chiaro- continua nella sua intervista alla Dire- e capisco che in pandemia non era possibile prevedere ogni cosa, ma tutti noi, pazienti, volevamo e vogliamo avere quante più notizie possibile che invece non venivano date o date in modo distorto.
Abbiamo promosso l’emanazione del decreto sostegni per l’indennizzo che prima non era normato- spiega ancora l’avvocata- e infatti alle prime richieste veniva risposto ‘picche’ perchè la normativa era vigente solo per i danni da vaccini obbligatori o da trasfusione di emoderivati, ma non valeva per questo vaccino che sembrava però obbligatorio moralmente”, aggiunge, ricordando il green pass e le sue conseguenze, dal lavoro ai mezzi pubblici, che di fatto hanno indotto molto persone a dover fare questa scelta per poter continuare a lavorare e a vivere normalmente.
T. aveva avuto covid asintomatico, poi questione ‘green pass’
Come riporta la relazione dell’ematologo consulente di parte, professor Carlo Rumi: “Nel mese di ottobre 2020 T. ha contratto il Covid in forma asintomatica: è bastata una tachipirina e il Covid non ha avuto alcuna conseguenza sulla sua salute tanto che, cessato il periodo di isolamento domiciliare ha ripreso immediatamente gli allenamenti di atletica leggera.
In data 10 agosto 2021, con diversi dubbi e perplessità e dietro suggerimento del medico di famiglia, lo abbiamo vaccinato- dichiarano i suoi genitori- e il medico vaccinatore ha proposto per T. un’unica dose di Moderna (0,5 ml pari a 100mcg di mRNA contro il 30 mcg della dose prevista per il vaccino Pfizer). Come genitori ci siamo convinti a vaccinarlo al fine precipuo di fargli ottenere l’agognato green pass e dargli la possibilità di una vita sociale normale, ivi compresa la possibilità di partecipare alle gare di atletica leggera.
Il fatto di aver contratto in precedenza il virus- riportano ancora la mamma e il papà del giovane- non è stato ritenuto dal medico di famiglia sufficiente a fargli ottenere il green pass come guarito Covid poiché la malattia si era manifestata oltre il limite temporale previsto dal Decreto ministeriale, ovvero sei mesi”.
Ma la vita ‘normale’ T. l’aveva prima del green pass e dopo aver superato in modo del tutto banale il Covid e l’ha perduta proprio dopo il vaccino. Ricoveri su ricoveri, terapie cortisoniche pesanti che “hanno abbassato le difese immunitarie e ha preso altre infezioni, non ha potuto frequentare la scuola per un anno”, aggiunge l’avvocata del Codacons. “Non c’è un pericolo di vita e auspichiamo possa tornare a come era prima”, precisa.
Nella relazione del professor Rumi una foto mostra sul corpo del giovane una sorta di fortissima acne, con croste, pus su addome arti e volto e una cute fortemente lesionata.
I ricoveri e le cure
Dopo il vaccino e il malessere serio il ragazzo è stato portato “al Pronto Soccorso di Pisa dove è stato immediatamente ricoverato in quanto gli hanno riscontrato un valore piastrinico pari a 1.000/mm3 (su un valore minimo di 150 mila); è rimasto ricoverato presso il reparto di Onco ematologia pediatrica dell’Aoup Santa Chiara di Pisa fino al 18 ottobre u.s. (20 giorni). In ospedale- continua la relazione- gli hanno effettuato tutte le analisi e gli esami del caso (ivi compresa la biopsia osteo-midollare) escludendo malattie più gravi e diagnosticando una piastrinopenia autoimmune che rappresenta una rara forma di malattia autoimmune della coagulazione.
Adesso ha cominciato ad assumere Micofenolato mofetile, Romiplistin (Nplate) e sta gradualmente riducendo il cortisone. Il peggiorare della sintomatologia ha indotto gli ematologi ad un primo breve ricovero in data 26 gennaio e, successivamente, un successivo ricovero di 18 giorni (dal 14 febbraio al 3 marzo), durante il quale è stata diagnosticata una sovra-infezione, probabilmente dovuta alla cute lesionata di T.”, riporta ancora lo specialista.
“La legge 210 del 25 febbraio 1992- ribadisce la relazione dell’esperto- riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni di emoderivati infetti. La legge del ’92 però prevede indennizzi solo per le vaccinazioni obbligatorie. Il Parlamento non ha chiaramente messo per iscritto, aggiornando la legge, che anche tutte le altre vaccinazioni raccomandate vanno incluse fra quelle indennizzabili, in quanto per analogia queste vaccinazioni dovrebbero rientrare nella legge del ’92. Si fa presente che la vaccinazione contro il Covid-19 è altamente raccomandata” e viene ricordato il fatto che il Governo l’ha “resa obbligatoria per decreto per tutto il personale sanitario, medici e infermieri e tutto il personale docente”.
T., si legge nelle conclusioni della perizia accolta, “non ha ancora risolto il suo problema e nel caso di specie la procedura vaccinale ha preceduto l’episodio acuto di trombocitemia ha costituito certamente una necessarietà ed è stata capace di scatenare o anche solo di slatentizzare la patologia ematologica. Alla luce delle raccomandazioni AIFA tale giudizio causale conclusivo deve ritenersi correlabile e plausibile e quindi rientrare nei termini di indennizzo da vaccinazione obbligatoria/fortemente raccomandata in forza della Legge 210/1992 con danno ascrivibile alla VIII categoria pensionistica”.
Caso apripista
“La procedura- puntualizza l’avvocata Adducci- è amministrativa e rimanda appunto alla legge 210 del 92 come modificata dal Decreto sostegni. La richiesta è stata presentata all’ASL che fa il suo verbale”. L’azione del Codacons non è “un’azione contraria ai vaccini in quanto tali- conclude l’avvocata riferendosi al facile dibattito divisivo vax e no vax, dato anche che la questione contagi- ma è un’azione a tutela della salute dei cittadini”. Come è il caso di T., un giovane ragazzo che sano aveva superato il Covid e che il vaccino l’aveva fatto per il green pass e per continuare a fare sport. Intanto sul fronte dei risarcimenti “questo è un caso apripista”, conclude sicura l’avvocata Adducci. (fonte Agenzia Dire)