Dalle detrazioni per le gite scolastiche, a quelle per gli acquisti di farmaci online, fino alle spese di istruzione non universitarie e a quelle funebri. Sono questi alcuni dei punti chiariti nellacircolare 7/E/2017 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Consulta nazionale dei Caf, con la quale viene fatta luce sullevoci detraibili nella dichiarazione dei redditi 2017. Si tratta di un documento definito ‘omnibus’ che contiene tutte le indicazioni rilevanti per il rilascio del visto di conformità e che quest’anno prevede, tra le numerose voci, anche uno ‘sconto’ per le spese sportive degli under 18.
Tra le spese ammesse nel modello 730 infatti compaiono anche le spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni. La detrazione spetta, nella misura del 19%, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 210 euro per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
L’Agenzia chiarisce che la spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. Nello specifico, la documentazione deve riportare:
– la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
– la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
– l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.) e l’importo pagato;
– i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
Nella circolare vengono inoltre menzionate le esclusioni dalle detrazioni. In particolare non possono essere detratte le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso: associazioni che non rientrano nella definizione di ‘sportiva dilettantistica’, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva; società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico); associazioni non sportive (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
(Adnkronos)