NOLA- Conto alla rovescia per l’inizio del saldi duemiladiciassette. In Campania inizieranno giovedì 5 gennaio e termineranno il 2 aprile duemiladiciassette.
Ecco qualche regola per non incappare in una o piĂą truffe.
Il prezzo: La prima cosa importante da verificare è che durante i saldi sia ben esposto il prezzo di vendita iniziale non scontato, la percentuale dello sconto e quindi il prezzo finale del prodotto.
Cambio della merce: in realtà , la merce acquistata in svendita si può sostituire secondo il decreto legislativo del 2002. Il capo difettoso si può cambiare se viene presentato alla cassa lo scontrino o la ricevuta fiscale della vendita dello stesso. Naturalmente il prodotto dev’essere nelle stesse condizioni di quando si è acquistato, altrimenti il negoziante viene gravato dei costi di riparazione dell’articolo.
Il commerciante una volta ripreso l’articolo difettoso, può decidere se ripararlo o sostituirlo, se ridurre ulteriormente il prezzo o restituire il prezzo d’acquisto in contanti all’acquirente. C’è da sottolineare però che se la richiesta di sostituzione dell’articolo comprato viene presentata per altre ragioni, diverse dal vizio e dalla mancata conformità dell’oggetto, questa diventa a discrezione del negoziante che potrà decidere di accettarla o meno. Rispetto agli anni precedenti, la restituzione non deve più avvenire entro otto giorni dalla data dell’acquisto come voleva l’art. 1495 del Codice Civile, perché con il decreto 114/98 il consumatore ha il diritto di denunciare il difetto di conformità dell’articolo che il negoziante gli ha venduto entro due mesi dalla data in cui tale difetto è stato rilevato.
Gli articoli che vengono proposti nei negozi durante l’intero periodo delle svendite devono effettivamente essere appartenuti alla collezione o alla stagione passata che sta finendo, e non devono essere dei fondi di magazzino, che invece devono essere venduti deprezzati di molto rispetto al prezzo iniziale.
Il negoziante non ha l’obbligo di far provare i capi ai consumatori, infatti, la possibilità di provare gli articoli anche quando vengono messi in saldo è a pura discrezione del commerciante. In questo caso però, le associazioni per la tutela dei consumatori consigliano di non fidarsi di quei commercianti che non rendono possibile la prova del capo.
Non tutti gli articoli diventano oggetto delle svendite di fine stagione, infatti, di solito solo prodotti d’abbigliamento, gli accessori, la biancheria intima, le calzature, la pelletteria e la valigeria nonché gli articoli sportivi, di elettronica, le confezioni e i prodotti tipici vengono messi in saldo.
Una particolare attenzione va prestata anche alle vetrine dei negozi specialmente a quelle che vengono interamente coperte da cartelloni e pubblicità impedendo così la visione dei prodotti presenti nel negozio, in questo modo infatti viene anche impedito il confronto tra i prezzi del cartellino e l’effettivo sconto sul prodotto. Ovviamente bisogna far caso che le pubblicità e gli eventuali manifesti presenti all’interno del punto vendita si riferiscano a sconti reali e che le informazioni che danno siano veritiere. Ciò significa che la grafica del cartellone deve tendere alla correttezza e alla trasparenza e soprattutto dev’essere facilmente intuibile: se il negoziante non rispettasse questi obblighi, rischierebbe delle salate sanzioni che variano da un minimo di 516,46€ a un massimo di 3.098,74€.
Attenzione alle etichette e ai cartellini: se non sono presenti o ben visibili e chiari sull’articolo in svendita, diffidate, dopotutto servono proprio per controllare il prezzo dell’articolo e quanto sconto viene fatto rispetto al costo iniziale, per questo devono esserci. Inoltre è importante controllare il materiale di cui è fatto il prodotto, quindi la composizione e la manutenzione dell’articolo stesso per non incorrere in potenziali danneggiamenti. Nel caso di un capo d’abbigliamento, per esempio, deve essere scritta la composizione, come va lavato e la stiratura.
Per quanto riguarda il pagamento di un capo in svendita, diffidate da chi obbliga solo a pagare in contanti. Infatti, se il punto vendita in periodi non sospetti accetta il pagamento tramite carta di credito o bancomat, deve dare questa possibilità anche durante le svendite. Il commerciante deve per forza accettare i pagamenti elettronici se espone all’interno del suo punto vendita gli adesivi che attestano la presenza di POS e senza pretendere oneri in più dal consumatore.
Poiché i comportamenti scorretti dei negozianti e le truffe sono all’ordine del giorno quando si tratta di svendite, il consumatore che ritiene di esserne stato vittima si deve rivolgere a una delle tante associazioni nate appositamente per la sua tutela, altrimenti ci si può rivolgere anche ai vigili urbani, all’ufficio comunale del commercio del comune in cui si è effettuato l’acquisto del prodotto in saldo o alla polizia municipale. Invece se la truffa riguarda il modo di pagamento elettronico, bisogna contattare direttamente la società che ha emesso la carta di credito.