Pulire casa alle 6 del mattino rischia di diventare un reato. Da oggi in poi le casalinghe dedite alle faccende domestiche di buon mattino dovranno dedicarsi ad altro se vogliono evitare di incorrere in una condanna penale per il reato a cui fa riferimento l’articolo 659 del codice penale, come ricorda Studio Cataldi Lo dimostra la vicenda che coinvolge una casalinga napoletana querelata dai vicini per i suoi comportamenti mattinieri, la cui condanna è stata confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 48315/2016.
La donna oltre ad iniziare le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, le accompagnava da condotte “inurbane”, accendendo la radio ad alto volume e litigando con la figlia, in una zona altamente popolata impedendo così il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni dei vicini.
Non c’è dubbio dunque per gli Ermellini, che avallano completamente la decisione di merito, sul concreto disturbo delle quiete e del riposo di un numero indeterminato di persone. E a nulla valgono le doglianze della donna che sosteneva che il giudice si fosse limitato “a fare proprio” il racconto delle persone offese, racconto la cui veridicità doveva ritenersi dubbia visto che non vi erano rapporti di buon vicinato e che tra i denuncianti c’erano stati scambi di insulti, oltre a diversi tentativi, a suo dire, “di farle cambiare casa”. Tantomeno rilevano, per il Palazzaccio, le deposizioni dei testi della difesa che l’avevano definita come una “persona calma” e che “non dava fastidio a nessuno”.
Da piazza Cavour rigettano anche la doglianza sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentata dalla donna a fronte di una pena esigua di 100 euro di ammenda cui era stata condannata. La S.C. però non ha dubbi neanche su questo: la norma, oltre alla particolare tenuità dell’offesa, richiede la non abitualità del comportamento, requisito che è chiaro difettare nel caso di specie, dati i “continui, reiterati e inurbani comportamenti” della donna. Da qui la condanna definitiva, anche al pagamento delle spese processuali, di 2mila euro in favore della cassa delle ammende e dei danni ai vicini disturbati. (adnkronos)