CAMPOSANO- Francesco Barbato resta sulla poltrona di primo cittadino di Camposano. E’ stato infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal candidato sconfitto Giuseppe Barbati per far dichiarare l’annullamento dell’esito delle elezioni di giugno scorso. Consultazioni che hanno visto vincere Barbato di cinquanta voti. Una affermazione al fotofinish seguita da una lunga scia di veleni contrapposti non ancora sopiti, il cui primo epilogo è questa decisione della seconda sezione del Tar Campania sul ricorso elettorale dell’ex sindaco Barbati, oggi consigliere di minoranza. La sentenza numero 5159 non ammette il ricorso perché “inammissibile” e nel testo spiega i diversi motivi che hanno indotto i togati a respingere l’atto. In particolare Barbati chiedeva” l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti (…) chiedendo la rinnovazione delle operazioni elettorali e la riforma o correzione dei relativi risultati”. Diverse le irregolarità contestate. In particolare, nella sezione 4 sarebbe risultata una scheda in più rispetto a quelle autenticate; nella stessa sezione si sarebbe verificate contestazioni per una scheda già votata; nella sezione 2 (“rimasta al buio per diverso tempo”) si sarebbero verificate altre presunte irregolarità sul certificato medico di accompagnamento di un elettore mentre ad un altro sarebbe stato consentito votare con la scheda elettorale del figlio. Un clima “paranormale” che avrebbe pesantemente inficiato la regolarità del voto, rispetto al quale avrebbe influito anche l’assonanza dei cognomi dei candidati a sindaco. Ma i giudici della seconda sezione rigettano il ricorso in primo luogo perché “l’illegittimità denunciata al riguardo non ha influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi”. Inoltre parte delle contestazioni, rivelano i giudici, andrebbero “risolte” in sede penale più che amministrativa. Contestazioni per le quali peraltro non sono state fornite adeguate prove. Sulla base di queste valutazioni, la seconda sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato Barbati a risarcire Barbato delle spese di giudizio, in tutto mille euro.