In genere ognuno è a conoscenza della propria posizione debitoria con il fisco, perché le cartelle di pagamento vengono notificate in modo da assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ma, nel dubbio che ci sia sfuggita una notifica, si legge su laleggepertutti.it, si può chiedere a Equitalia un estratto di ruolo, ovvero un elenco dei debiti a proprio nome.
La possibilità di accesso ai documenti amministrativi è un principio generale dell’ordinamento, allo scopo di favorire la partecipazione del cittadino ai procedimenti che lo riguardano e l’imparzialità e la trasparenza dell’operato degli enti pubblici. Comporta che chiunque vanti un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere un atto della pubblica amministrazione abbia il potere di prenderne visione ed estrarne copia.
In particolare è sempre consentito al contribuente di chiedere a Equitalia l’elenco di tutti i debiti a proprio carico. Si tratta di quello che dai tecnici viene chiamato estratto di ruolo, in cui sono indicati tutti i dati essenziali per conoscere la natura del debito: le generalità del contribuente e il suo codice fiscale; la cartella di pagamento da cui scaturisce il debito e la data di notifica; il tributo, le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica che, sommati, determinano il debito complessivo del contribuente.
Inoltre la legge impone all’agente della riscossione di conservare per cinque anni la copia della cartella di pagamento con la relata di notifica. Dunque, se la richiesta a Equitalia perviene entro il termine di cinque anni, il contribuente ha diritto di avere copia non solo dell’estratto di ruolo ma anche della stessa cartella di pagamento notificata.
Può accadere che, visionando l’estratto di ruolo, il destinatario venga a conoscenza di cartelle di pagamento che non ha mai ricevuto per un vizio di notifica. In questo caso il contribuente rischia ugualmente di subire pignoramenti, fermi amministrativi o iscrizioni di ipoteca da parte di Equitalia, poiché il vizio di notifica della cartella deve essere accertato dal giudice. In questi casi il rimedio è l’impugnazione del ruolo e della cartella mai ricevuta, di cui si è venuti a conoscenza per mezzo dell’estratto di ruolo, con cui si chiede al giudice l’annullamento per vizio di notifica. Infatti la conoscenza del debito tramite accesso agli atti detenuti da Equitalia non può in alcun modo sostituire la regolare notifica della cartella di pagamento e non fa scadere i termini per il per il ricorso, che decorrono solo da una notifica valida. (adnkronos)