Automobilisti, non fate i furbetti: meglio non mentire per sfuggire alla decurtazione dei punti sulla patente a seguito di trasgressione del codice della strada. Si rischia, infatti, ricorda ‘Studio Cataldi’, “la sanzione penale per il reato di sostituzione di persona o di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”.
Ai sensi dell’art. 126-bis del Codice della Strada, se il trasgressore non è identificato, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Ma chi fornisce generalità di un’altra persona, che in quel momento non era alla guida, rischia una sanzione, anche detentiva, ai sensi del codice penale.
La Corte di Cassazione, sez. V Penale, nella sentenza n. 19527/2016, riporta ‘Studio Cataldi’, “ha confermato la pena di sei mesi di reclusione a un uomo, condannato ex art. 495 c.p. per aver compilato o fatto compilare il modulo trasmesso alla polizia di Stato (di comunicazione dati del conducente) riportante le generalità di altra persona, strumentalmente indicata nel proprio interesse al fine di evitare la decurtazione dei punti sulla patente. La norma punisce la condotta di chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona”. (Adnkronos)