domenica, Aprile 6, 2025
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Omicidio stradale, pene fino a 12 anni carcere. La legge in aula alla Camera

Fino a 12 anni di carcere per chi uccide al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe; aumento della pena per il pirata della strada che fugge senza prestare soccorso; ritiro della patente fino a 30 anni; arresto in flagranza di reato, raddoppio dei termini di prescrizione. Questi i punti salienti del provvedimento sull’omicidio stradale, che da domani sarĂ  al vaglio dell’aula di Montecitorio dopo il via libera in commissione con qualche modifica rispetto al testo giunto dal Senato L’omicidio stradale colposo diventa reato a sĂ©, graduato su tre varianti: resta la pena giĂ  prevista oggi, da 2 a 7 anni, nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. SarĂ  invece punito con la reclusione da 4 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 grammi per litro, oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolositĂ  (eccesso di velocitĂ , guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata ma sanzioni al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (la soglia è di 0,8 grammi per litro) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. L’ipotesi piĂą grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 grammi per litro. Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrĂ  comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di piĂą persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metĂ  quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarĂ  conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi piĂą gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza. Il pm, inoltre, potrĂ  chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il Dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm. (adnkronos)

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