Equitalia, parte la sanatoria delle cartelle esattoriali. In base a quanto disposto dalla legge di stabilità, entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre alla società di riscossione.Sanabili anche le multe stradali mentre sono esclusi i debiti Inps e Inail.
Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco e’ disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata e’ applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. La sanatoria riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata, spiega Equitalia, i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell’estratto di ruolo che si puo’ chiedere agli sportelli di Equitalia. Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovra’ pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo. Chi sceglie di aderire dovra’ pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.
Fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. Equitalia inviera’ entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti. E’ possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”.
Equitalia contattera’ i contribuenti che vantano crediti dalla pubblica amministrazione e per i quali, in base alla legge, l’ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro. (AGI) .