E’ un diritto per i genitori la scelta di dare a un figlio il solo cognome materno: lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo che ha condannato l’Italia, giudicando discriminatoria la situazione italiana che impedisce alle madri di trasmettere il loro nome ai figli legittimi. La sentenza, che non e’ ancora definitiva e lo diventera’ fra tre mesi, sollecita il Parlamento italiano a adottare riforme per rimediare a questa violazione. “La Corte di Strasburgo ha ragione. Adeguare in Italia le norme sul cognome dei nuovi nati è un obbligo”. Lo scrive il presidente del consiglio Enrico Letta sul proprio profilo twitter. All’origine della sentenza c’e’ il ricorso di due coniugi milanesi, Alessandra Cusan e M. Luigi Fazzo che si sono visti rifiutare per 15 anni dalle autorita’ italiane la possibilita’ di dare ai loro tre figli il solo cognome della madre (per consentire alla prole di perpetuare il patrimonio morale del nonno materno, deceduto nel 2011, e che secondo la coppia era un filantropo, del quale sarebbe rimasta cancellata la memoria perche’ il fratello della signora non ha eredi). Tutto e’ cominciato con la nascita della loro primogenita, Maddalena, nel 1999: i coniugi provano a iscriverla nei registri dell’anagrafe con il cognome materno, ma la richiesta viene bocciata. Un paio d’anni piu’ tardi, i coniugi ci riprovano con il tribunale di Milano, il quale fa notare che, sebbene non vi sia alcuna disposizione giuridica perche’ un neonato sia registrato con il nome del padre, questa regola corrisponde a un principio ben radicato nella coscienza sociale e nella storia italiana. Nel processo d’appello, viene confermata la sentenza di primo grado. Ma la coppia non demorde e arriva fino alla Corte di Strasburgo, che da’ loro ragione. Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, ha sottolineato che un meccanismo per permettere il conferimento ai figli del cognome materno “gia’ esiste presso le prefetture”, ma “bisogna renderlo piu’ pratico ed efficace”. La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna del 1979, ratificata anche dall’Italia, all’articolo 16 impegna gli Stati aderenti ad assicurare, in condizioni di parita’ con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome. Gli Stati Uniti sono il principale Paese in cui ai genitori e’ riconosciuto il diritto di chiamare il figlio con il cognome della madre, o comunque di aggiungerlo e anteporlo al cognome paterno. In Spagna e nei Paesi ispano-americani i figli assumono sia il primo cognome del padre che il primo della madre, ad eccezione dell’Argentina, dove i figli assumono solo il cognome paterno. (AGI) .